Il Decreto CER del 7 dicembre 2023 ha reso operativo il sistema di incentivi per le CER. Chi può partecipare, come si costituisce la comunità, cosa incentiva il GSE, quali autorizzazioni servono. Cinque criticità che bloccano i progetti — con soluzione operativa immediata.
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una persona giuridica — associazione, cooperativa, ente locale, condominio — che aggrega più utenti della rete elettrica con l'obiettivo di produrre, consumare, condividere e stoccare energia da fonti rinnovabili. Non è un distributore di energia né un operatore di mercato: è un soggetto che ottimizza l'uso dell'energia prodotta localmente, riducendo i prelievi dalla rete e accedendo a incentivi pubblici per la quota di energia "condivisa" tra produttori e consumatori della stessa comunità.
La differenza rispetto a un singolo impianto fotovoltaico è strutturale. Un impianto individuale produce energia per l'autoconsumo dell'utente e immette in rete l'eccedenza, remunerata a prezzo di mercato (di solito basso). In una CER, l'eccedenza di un produttore può essere "condivisa virtualmente" con un consumatore della stessa comunità che sia collegato alla stessa cabina primaria della rete di distribuzione: su questa quota condivisa il GSE eroga una tariffa incentivante significativamente superiore al prezzo di mercato.
Il riferimento normativo è il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) in materia di energie rinnovabili. La disciplina di dettaglio — e soprattutto il meccanismo degli incentivi — è contenuta nel DM 7 dicembre 2023 (c.d. Decreto CER), entrato in vigore nel 2024 e che ha reso finalmente operative le CER in Italia dopo anni di attesa.
Il D.Lgs. 199/2021 e il DM 7 dicembre 2023 disciplinano tre configurazioni di condivisione dell'energia rinnovabile, con requisiti e incentivi parzialmente diversi.
Partecipanti: almeno un produttore e almeno un consumatore, collegati alla stessa cabina primaria. Partecipanti ammessi: persone fisiche, PMI, enti del terzo settore, enti locali, condomini.
Potenza massima impianti: 1 MW per singolo impianto di produzione.
Soggetto giuridico: obbligatorio — associazione, cooperativa, società, fondazione o altra forma con scopo non prevalentemente lucrativo.
Grandi imprese: possono partecipare solo come soci non determinanti (non possono detenere la maggioranza dei diritti di voto né avere potere di veto).
Partecipanti: più utenti nello stesso edificio o condominio, collegati allo stesso punto di connessione condominiale.
Tipico caso d'uso: condominio con impianto fotovoltaico condominiale i cui soci condividono l'energia prodotta tra le unità abitative.
Soggetto giuridico: non obbligatorio — può bastare una delibera condominiale.
Partecipanti: utenti in edifici diversi ma vicini, collegati alla rete di bassa tensione sotto lo stesso trasformatore.
Differenza dalla CER: perimetro più ristretto (bassa tensione, non cabina primaria), potenza massima inferiore.
Il cuore economico delle CER è l'incentivo erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sull'energia condivisa — cioè sulla quota di energia prodotta dagli impianti della comunità che viene "virtualmente" consumata dai membri della stessa comunità nella stessa ora, sotto la stessa cabina primaria.
Il DM 7 dicembre 2023 prevede una tariffa omnicomprensiva per l'energia condivisa, che si compone di due parti:
| Potenza impianto (kW) | Tariffa incentivante (€/kWh) | Durata incentivo |
|---|---|---|
| Fino a 200 kW | 0,120 | 20 anni |
| Da 200 a 600 kW | 0,110 | 20 anni |
| Da 600 kW a 1 MW | 0,100 | 20 anni |
L'incentivo si applica esclusivamente all'energia condivisa — non a tutta l'energia prodotta. La quota di energia prodotta ma non condivisa (immessa in rete senza un consumatore della CER pronto ad assorbirla nella stessa ora) non beneficia dell'incentivo, ma viene remunerata ai prezzi di mercato tramite il meccanismo del ritiro dedicato o dello scambio sul posto.
Il DM 7 dicembre 2023 prevede una maggiorazione della tariffa per le CER costituite in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: la tariffa base è aumentata di 0,04 €/kWh, portando l'incentivo massimo a 0,16 €/kWh per gli impianti fino a 200 kW. Questa misura è finalizzata a favorire la diffusione delle CER nelle aree rurali e montane, dove il servizio energetico è spesso meno efficiente.
La CER costituita deve presentare domanda al GSE tramite il portale dedicato, allegando la documentazione relativa alla persona giuridica, agli impianti di produzione, ai POD (Point of Delivery) dei membri consumatori, e allo statuto o atto costitutivo. Il GSE verifica i requisiti e, in caso di accoglimento, stipula una Convenzione con la CER che regola l'erogazione dell'incentivo per i 20 anni di durata.
La CER deve necessariamente assumere una forma giuridica riconosciuta. Le forme più utilizzate nella pratica sono l'associazione riconosciuta (ai sensi del Codice Civile), la cooperativa di utenti, e — per le realtà di piccole dimensioni — l'associazione non riconosciuta con statuto adeguato. Alcune CER vengono costituite su iniziativa di enti locali (Comuni, Unioni di Comuni), che possono aderire come soci non determinanti o come promotori.
Lo statuto della CER deve contenere specifiche previsioni richieste dal DM 7 dicembre 2023:
Il membro produttore è colui che installa e gestisce uno o più impianti da fonte rinnovabile all'interno del perimetro della CER. Può essere: il proprietario dell'immobile su cui è installato l'impianto, un soggetto terzo (investitore) che installa l'impianto in locazione o usufrutto, oppure la stessa CER come persona giuridica proprietaria dell'impianto. Il produttore deve essere membro della CER e l'impianto deve essere connesso alla rete sotto la cabina primaria di riferimento.
Gli impianti di produzione che alimentano una CER sono impianti da fonte rinnovabile soggetti alle ordinarie procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 387/2003 e dalle sue norme attuative, con le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 199/2021.
Per gli impianti fotovoltaici su edifici esistenti fino a 50 kW di potenza, l'installazione rientra nell'edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001) e non richiede titolo abilitativo edilizio, salvo eventuali vincoli paesaggistici o culturali. È richiesta la sola comunicazione al gestore di rete (GSE/distributore locale) per la connessione.
Per impianti da 50 kW a 200 kW su edifici esistenti, si applica la PAS: comunicazione al Comune 30 giorni prima dell'inizio lavori. Non è richiesto un provvedimento espresso: l'assenza di diniego nei 30 giorni equivale ad autorizzazione.
Per impianti oltre 200 kW (o per impianti a terra di qualsiasi potenza), è necessaria l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione attraverso una Conferenza di Servizi che coinvolge tutti gli enti competenti (Comune, Soprintendenza ove rilevante, gestore di rete, ARPA). I tempi sono significativamente più lunghi — generalmente 6-18 mesi.
Prima di avviare qualsiasi iter autorizzativo, il produttore deve richiedere al distributore locale (spesso E-Distribuzione, ma esistono distributori locali in molte aree) il preventivo per la connessione dell'impianto alla rete. Il preventivo definisce le condizioni tecniche ed economiche della connessione. I tempi di risposta del distributore e i costi di connessione possono variare significativamente e rappresentano spesso la variabile critica nei progetti CER.
Il requisito fondamentale della CER è che tutti i partecipanti — produttori e consumatori — siano collegati alla stessa cabina primaria della rete di distribuzione. Questo vincolo geografico non corrisponde ai confini comunali né ai confini delle utenze: due edifici sulla stessa strada possono essere collegati a cabine primarie diverse. La verifica della cabina primaria va effettuata prima di costituire la CER, non dopo. Molti progetti vengono avviati senza questa verifica e poi si scopre che alcuni soci interessati non possono partecipare perché fuori perimetro.
L'incentivo GSE si applica all'energia condivisa nella stessa ora: se il fotovoltaico produce di giorno ma i consumatori della CER prelevano di notte, la quota condivisa è zero — e quindi l'incentivo è zero su quella parte. Molte analisi di convenienza delle CER sovrastimano la quota di energia condivisa, assumendo una sovrapposizione tra produzione e consumo superiore a quella reale. Il risultato è che il business plan non si realizza come previsto.
Il preventivo per la connessione dell'impianto alla rete deve essere richiesto al distributore e atteso prima di poter procedere. I tempi di risposta del distributore sono regolati dalla delibera ARERA ma non sempre rispettati: in alcune aree del Sud Italia i tempi effettivi superano sistematicamente quelli normativi, con ritardi che si misurano in mesi. Nel frattempo, il progetto è bloccato. Nessun incentivo GSE può essere richiesto senza la connessione attiva dell'impianto.
Molti statuti di CER sono redatti copiando modelli generici disponibili online, senza adattarli alla realtà specifica della comunità. Il risultato è una governance formalmente corretta ma praticamente disfunzionale: criteri di ripartizione dei benefici economici vaghi, assenza di procedure per la gestione dei soci morosi, nessuna previsione per il recesso di un produttore che smette di mantenere l'impianto, silenzio sulle modalità di risoluzione dei conflitti interni. Questi problemi emergono dopo la costituzione e possono bloccare l'operatività della CER.
Le aree dove la CER avrebbe maggiore impatto — centri storici, borghi rurali, edifici di pregio — sono spesso le stesse dove l'installazione di impianti fotovoltaici è soggetta a forti limitazioni paesaggistiche. Il nulla osta della Soprintendenza può essere negato o subordinato a soluzioni tecniche costose (pannelli integrati nell'architettura, soluzioni non visibili dalla strada). In Campania, dove molti borghi ricadono in aree vincolate, questo problema è particolarmente frequente.