Dal verbale di consegna al collaudo, passando per varianti, sospensioni e riserve. Tutto ciò che il DL e il RUP devono conoscere sul D.Lgs. 36/2023.
La gestione di un appalto pubblico di lavori non finisce con l'aggiudicazione: inizia. Dal verbale di consegna al certificato di collaudo il RUP e il Direttore dei Lavori affrontano varianti, sospensioni, riserve e contenzioso. Il D.Lgs. 36/2023 — integrato dal correttivo D.Lgs. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 — ha ridisegnato queste procedure. Questa guida le percorre per fasi, con i riferimenti normativi precisi e gli errori da non commettere.
Con la stipula del contratto — in forma scritta a pena di nullità, in modalità elettronica (art. 18 D.Lgs. 36/2023) — prende avvio formalmente il rapporto contrattuale. Capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo e allegati tecnici ne fanno parte integrante.
Il DL redige il verbale di consegna dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore. Da quel giorno decorre il termine contrattuale di esecuzione. Il verbale deve riportare: data e luogo di consegna, stato dei luoghi, eventuali rilievi dell'appaltatore.
Il cronoprogramma, parte integrante del progetto esecutivo, definisce la sequenza e la durata delle lavorazioni. L'appaltatore è tenuto al rispetto, ma eventuali scostamenti da cause non imputabili alla stazione appaltante non generano diritti risarcitori (art. 121, c. 9: l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né a indennità qualora i lavori non siano ultimati nel termine per cause non imputabili alla stazione appaltante).
Con la consegna l'appaltatore deve avere già prodotto: cauzione definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023), polizza assicurativa per danni all'esecuzione (CAR) e polizza di responsabilità civile verso terzi. Il mancato deposito di queste garanzie blocca legittimamente l'avvio dei lavori.
Il Direttore dei Lavori (DL) è il rappresentante tecnico della stazione appaltante nel cantiere. Risponde del controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione (art. 114 D.Lgs. 36/2023). Il RUP esercita funzioni di supervisione e coordinamento sull'intera fase.
La contabilità dei lavori pubblici si articola su documenti che, nel sistema del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, devono essere tenuti in forma informatica e caricati sulla piattaforma di committenza digitale:
| Documento | Contenuto | Redatto da |
|---|---|---|
| Libretto delle misure | Annotazione in contraddittorio di tutte le misure e i dati di classificazione delle lavorazioni eseguite | DL (in contraddittorio con appaltatore) |
| Registro di contabilità | Trascrizione progressiva delle partite contabili dal libretto misure; firmato dall'appaltatore (con eventuale riserva) | DL |
| Sommario del registro | Compendio per categorie di lavorazione del registro di contabilità | DL |
| SAL (Stato Avanzamento Lavori) | Riepilogo delle lavorazioni eseguite dalla data del precedente SAL; base per il pagamento in acconto | DL |
| Conto finale | Quadro riepilogativo definitivo di tutta la contabilità dei lavori eseguiti | DL |
Il capitolato speciale d'appalto fissa la cadenza dei SAL (di norma ogni 30 giorni o al raggiungimento di una soglia di importo). Il DL emette il SAL; il RUP emette il certificato di pagamento. I termini di pagamento al netto del DURC e delle ritenute di garanzia sono disciplinati dall'art. 125 D.Lgs. 36/2023 (30 giorni dalla data di emissione del certificato; 60 nei casi eccezionali giustificati dalla complessità). Il mancato rispetto di questi termini determina il decorso degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
L'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 — modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024 — disciplina le modifiche contrattuali in corso di esecuzione. Il principio di fondo è che una modifica è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal Codice; al di fuori di questi casi, una modifica sostanziale obbliga a indire una nuova gara.
| Fattispecie | Presupposto | Limite economico |
|---|---|---|
| Lett. a) — Clausole di opzione | Previste in modo chiaro, preciso e inequivoco nei documenti di gara iniziali | Nessun limite % (quello eventuale è già fissato in gara) |
| Lett. b) — Prestazioni supplementari | Divenute necessarie per esigenze non prevedibili; cambio di contraente impraticabile per ragioni tecniche o economiche | Max 50% del valore del contratto iniziale |
| Lett. c) — Varianti in corso d'opera | Circostanze imprevedibili dalla SA: errori/omissioni progettuali incidenti sull'opera, eventi naturali straordinari, modifiche normative o atti di autorità sopravvenuti, rinvenimenti in sito | Max 50% del valore del contratto iniziale |
| Lett. d) — Modifiche soggettive | Sostituzione del contraente prevista in clausola chiara di gara, o per ristrutturazioni societarie, o per insolvenza/impedimento dell'originario appaltatore | Nessun limite autonomo (ma la modifica non deve essere sostanziale) |
Nei documenti di gara può essere stabilito che, qualora in corso d'opera si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale (il cosiddetto quinto d'obbligo), la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originarie. In tal caso l'appaltatore non può invocare la risoluzione del contratto.
Una modifica è sostanziale — e dunque non ammessa al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 3 — quando (art. 120, c. 6):
La sospensione dei lavori è una misura eccezionale: blocca il decorso del termine contrattuale e può fare sorgere diritti risarcitori in capo all'appaltatore se disposta al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.
| Soggetto | Causa | Norma |
|---|---|---|
| Direttore dei Lavori | Circostanze speciali, temporanee e imprevedibili al momento della stipula, che impediscono i lavori a regola d'arte | Art. 121, c. 1 |
| RUP | Ragioni di necessità o di pubblico interesse | Art. 121, c. 2 |
| RUP (con parere CCT) | Per opere sopra soglia UE (art. 14): sospensione da gravi ragioni tecniche senza accordo tra le parti sulle modalità di superamento | Art. 121, c. 3 |
Il DL compila il verbale di sospensione che deve essere trasmesso al RUP entro 5 giorni. Il verbale è il documento cardine: cristallizza data di inizio sospensione, causa, stato di avanzamento e le eventuali contestazioni dell'appaltatore. La mancata iscrizione della contestazione nel verbale di sospensione o di ripresa comporta decadenza dal diritto di eccepirla (art. 121, c. 7).
| Durata della sospensione | Effetto |
|---|---|
| Entro 1/4 della durata contrattuale e non oltre 6 mesi complessivi | Nessun indennizzo. L'appaltatore deve proseguire i lavori alla ripresa. |
| Oltre 1/4 della durata contrattuale o oltre 6 mesi complessivi | L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri da prolungamento. |
| Sospensione illegittima (fuori dalle ipotesi dei cc. 1, 2, 6) | L'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1382 c.c., previa iscrizione di specifica riserva. |
Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa con apposito verbale e indica il nuovo termine contrattuale. Dal verbale di ripresa decorre anche il termine per iscrivere eventuali contestazioni relative alla sola durata di sospensioni inizialmente legittime.
Se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare nel termine fissato, può chiedere la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Il RUP decide entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il DL. Per opere sopra soglia UE è acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (ove costituito).
La riserva è lo strumento con cui l'appaltatore formalizza, in forma scritta e nei documenti contabili, una pretesa economica derivante da fatti o circostanze che, a suo avviso, alterano l'equilibrio contrattuale. Senza la riserva tempestivamente iscritta, nessuna pretesa successiva può essere fatta valere.
Le riserve a contenuto economico sono iscritte nel registro di contabilità, che deve essere firmato dall'appaltatore. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità, deve apporvi riserva motivata. Le riserve per sospensioni illegittime vanno invece iscritte nei verbali di sospensione e ripresa (art. 121, c. 7 e 10).
L'accordo bonario è la procedura obbligatoria di composizione amichevole della controversia che si attiva quando il valore complessivo delle riserve iscritte raggiunge una soglia compresa tra il 5% e il 15% del valore del contratto. Scopo: evitare l'arbitrato o il giudizio ordinario.
L'accordo bonario può essere reiterato quando nuove riserve — diverse da quelle già esaminate — raggiungono nuovamente la soglia del 5% del contratto, nel rispetto del limite complessivo del 15% del valore contrattuale.
Il collaudo è la fase conclusiva in cui la stazione appaltante certifica che i lavori eseguiti corrispondono a quanto contrattualmente previsto — nei requisiti tecnici, economici, qualitativi e temporali.
Ultimati i lavori, l'appaltatore ne dà comunicazione scritta al DL, che procede alle constatazioni in contraddittorio. Il DL redige il conto finale: documento contabile riepilogativo di tutte le lavorazioni eseguite, che il RUP trasmette all'organo di collaudo unitamente alla relazione riservata del DL.
| Situazione | Termine |
|---|---|
| Regola generale | 6 mesi dall'ultimazione dei lavori |
| Particolare complessità (All. II.14) | Fino a 12 mesi |
| Opere di limitata complessità | Termine ridotto dalla lettera d'incarico |
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio. Diventa definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Se l'atto formale di approvazione non viene emesso entro 2 mesi dalla scadenza del termine biennale, il collaudo si intende tacitamente approvato (silenzio-assenso). Fino alla definitività del collaudo, l'appaltatore risponde delle difformità e dei vizi, ancorché riconoscibili, ex art. 1669 c.c.
Per le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, i collaudatori (da uno a tre) sono scelti tra il proprio personale o quello di altre PA, con qualificazione rapportata alla tipologia del contratto e appartenenti a strutture funzionalmente indipendenti (art. 116, c. 4, modificato dal D.Lgs. 209/2024).
Non possono fare il collaudatore (art. 116, c. 6): magistrati e avvocati dello Stato in attività di servizio; chi ha avuto rapporti di lavoro con l'appaltatore nel triennio precedente; chi ha svolto attività di controllo, verifica, progettazione o direzione dei lavori da collaudare; chi ha partecipato alla gara.
Per i lavori di minore importo e complessità (individuati dall'All. II.14), il collaudo può essere sostituito dal più snello certificato di regolare esecuzione, emesso dal DL anziché da un organo di collaudo esterno. È la modalità prevalente sotto certe soglie e per interventi manutentivi.
Molti contenziosi nei lavori pubblici nascono da errori procedurali del DL che, con la dovuta attenzione, sarebbero evitabili. Ecco i principali.
| Errore | Conseguenza | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Ordinare lavori in variante verbalmente o con semplice annotazione di cantiere | La variante è inefficace; i lavori potrebbero non essere pagati | Formalizzare sempre per iscritto con relazione motivata e autorizzazione RUP |
| Non far iscrivere la riserva all'appaltatore nel registro di contabilità | L'appaltatore perde il diritto a contestare quella partita | A ogni aggiornamento del registro, invitare l'appaltatore a firmare con o senza riserva |
| Disporre sospensioni per ragioni non tipizzate senza formale provvedimento | Sospensione illegittima → risarcimento danni all'appaltatore | Verificare sempre la fattispecie (art. 121, cc. 1, 2, 6) prima di disporre la sospensione |
| Ritardare l'emissione dei SAL e dei certificati di pagamento | Interessi moratori, possibile risoluzione per inadempimento della SA | Rispettare la cadenza del capitolato; monitorare i termini dell'art. 125 |
| Non aggiornare il cronoprogramma a seguito di varianti o proroghe | Difficoltà nel dimostrare le cause di ritardo in caso di contenzioso | Ogni variante o sospensione deve essere contestualmente recepita nel cronoprogramma |
| Non tenere la contabilità in forma digitale sulla piattaforma | Irregolarità procedurali; possibili sanzioni | Adeguarsi all'ecosistema e-procurement di cui agli artt. 19-22 D.Lgs. 36/2023 |
Il D.Lgs. 36/2023 ha rafforzato le procedure, ma lascia aperte lacune operative che producono contenzioso prevedibile. Il professionista che le conosce può prevenirle; quello che le ignora le scopre solo quando il danno è fatto.
Varianti da qualificare, riserve da iscrivere, verbali da redigere: ogni fase richiede decisioni tecnicamente corrette. Contattami per una consulenza mirata.
Richiedi una consulenzaA.M.B. — Geometra senior, BIM Specialist. Libero professionista con sede in Campania / Salerno. Consulente tecnico per direzione lavori, coordinamento sicurezza e pratiche edilizie pubbliche e private.
I contenuti di questo articolo hanno finalità informativa. Per ogni caso specifico si raccomanda verifica della normativa vigente aggiornata e consulenza professionale. Fonti principali: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), integrato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.