Titoli Abilitativi · Urbanistica

Cambio di Destinazione d'Uso
Art. 23-ter dopo il Salva Casa

La riforma del Decreto Salva Casa (L. 105/2024) ha riscritto le regole: quando il cambio è libero, quando serve la SCIA, quando il Comune può resistere e quando invece applica norme già superate. Guida operativa con analisi critica.

Aggiornato al: giugno 2026 Norma: Art. 23-ter DPR 380/2001 mod. L. 105/2024 Post Salva Casa
In sintesi

Il Salva Casa ha riscritto l'art. 23-ter del Testo Unico Edilizia introducendo una distinzione fondamentale: il mutamento orizzontale (stessa categoria funzionale) è sempre consentito con SCIA; il mutamento verticale (tra categorie diverse) è consentito nelle zone A, B, C del DM 1444/1968 per singole unità immobiliari, senza obbligo di reperimento aree o parcheggi e senza oneri di urbanizzazione primaria. La norma statale prevale sulle previsioni comunali incompatibili. Restano debolezze applicative rilevanti che il professionista deve saper anticipare.

01 — Catena normativa

Dall'art. 23-ter originario al Salva Casa

L'art. 23-ter del DPR 380/2001 è stato introdotto dalla L. 164/2014. Nella formulazione originaria si limitava a distinguere i mutamenti urbanisticamente rilevanti da quelli interni alla stessa categoria funzionale, lasciando irrisolti i profili operativi più critici: regime abilitativo, oneri, rapporto con le previsioni comunali.

Con il Decreto Salva Casa — D.L. 29 maggio 2024 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024 n. 105 — il legislatore è entrato direttamente nel merito, aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies e risolvendo (in via di principio) le questioni più dibattute.

Norma Contenuto Ruolo
Art. 23-ter co. 1
DPR 380/2001
(L. 164/2014)
Definizione delle categorie funzionali; mutamento urbanisticamente rilevante = variazione tra categorie diverse Impianto originario
Co. 1-bis
(L. 105/2024)
Mutamento orizzontale (stessa categoria): sempre consentito, con o senza opere Semplificazione
Co. 1-ter
(L. 105/2024)
Mutamento verticale (tra categorie): consentito in zone A/B/C per singola unità; no aree servizi, no parcheggi, no oneri primari Novità principale
Co. 1-quater
(L. 105/2024)
Condizioni per il mutamento verticale: conformità strumenti urbanistici, normative igienico-sanitarie, normative di settore; attenzione alla destinazione prevalente delle unità adiacenti Limiti
Co. 1-quinquies
(L. 105/2024)
Primo piano fuori terra e seminterrati: disciplina rimessa alla legislazione regionale Delega regionale
Co. 3
DPR 380/2001
Le Regioni adeguano la propria legislazione entro 90 giorni; decorso il termine, applicazione diretta della norma statale Primato statale
MIT — Linee di indirizzo
e criteri interpretativi
Chiarimenti su mutamento orizzontale/verticale, oneri di urbanizzazione, rapporto con norme comunali Interpretazione
Campania — normativa regionale

La Regione Campania ha emanato la Circolare applicativa n. CI/2025/3 con indicazioni sull'applicazione del Salva Casa, compresa la disciplina del cambio d'uso nell'ambito della rigenerazione urbana (art. 33-quater L.R. 16/2004 mod. L.R. 5/2024). Il D.D. 217/2025 ha aggiornato la modulistica regionale. Il TAR Campania mantiene un orientamento tradizionalmente rigoroso: verificare sempre la conformità alla normativa regionale e comunale vigente prima di ogni pratica.

02 — Categorie funzionali

Le cinque categorie dell'art. 23-ter

Il mutamento urbanisticamente rilevante è quello che comporta il passaggio da una categoria funzionale all'altra. Restare all'interno della stessa categoria — per quanto cambi la specifica destinazione — è mutamento orizzontale, sempre consentito.

a)
Residenziale
a-bis)
Turistico-ricettiva
b)
Produttiva e direzionale
c)
Commerciale
d)
Rurale
Regola fondamentale sulla categoria rurale

Il comma 1-ter esclude espressamente la categoria rurale come destinazione d'arrivo dal mutamento verticale semplificato. Non è quindi possibile "convertire" un'unità urbana in destinazione rurale con la procedura Salva Casa. Il percorso inverso — da rurale a residenziale o commerciale — è invece soggetto alla disciplina generale (e storicamente più onerosa, come confermato dalla giurisprudenza campana).

Cosa determina la destinazione d'uso rilevante

La destinazione d'uso dell'immobile ai fini dell'art. 23-ter è quella risultante dalla documentazione che attesta lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis co. 1-bis DPR 380/2001, non quella catastale. Destinazione urbanistica e destinazione catastale sono concetti distinti: la prima determina le obbligazioni pubblicistiche, la seconda ha rilevanza ai fini fiscali e identificativi. Qualsiasi cambio di destinazione urbanistica va poi recepito con la pratica DOCFA di variazione catastale, ma il titolo abilitativo urbanistico viene prima.

03 — La distinzione centrale

Mutamento orizzontale e verticale

Orizzontale — stessa categoria

Definizione: cambio di destinazione all'interno della stessa categoria funzionale (es. da ufficio a negozio — entrambi in categoria b)

Regime: sempre consentito, con o senza opere

Titolo: SCIA (anche senza opere — eliminata la CILA dal Salva Casa)

Condizioni dei Comuni: possono fissare condizioni specifiche motivate, ma non bloccare

Oneri: solo quelli connessi alle eventuali opere

Verticale — tra categorie diverse

Definizione: cambio tra categorie diverse (es. da produttiva/direzionale a residenziale)

Regime: consentito in zone A/B/C per singola unità immobiliare

Titolo: SCIA (senza opere o con sole opere edilizia libera); PdC se accompagnato da ristrutturazione rilevante

Condizioni: conformità strumenti urbanistici, requisiti igienico-sanitari, normative settore

Oneri: solo urbanizzazione secondaria; primaria esclusa

Il concetto di "assenza di opere" secondo il Salva Casa

Il Salva Casa ha chiarito che la nozione di mutamento senza opere non va intesa in senso materiale assoluto. Si considera senza opere anche il cambio che comporta interventi rientranti nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001. Questa precisazione è rilevante: piccole modifiche interne (tinteggiatura, pavimentazione, controsoffitti semplici) non trasformano un mutamento "senza opere" in uno "con opere" ai fini del regime abilitativo del cambio d'uso.

Zona D — nota operativa

Le zone D (insediamenti produttivi) del DM 1444/1968 non sono richiamate dal co. 1-ter. Il mutamento verticale semplificato riguarda solo le zone A (centri storici), B (tessuto edificato) e C (espansione). Per le zone D occorre seguire la procedura ordinaria prevista dagli strumenti urbanistici comunali. Verificare sempre l'azzonamento prima di procedere.

Il ruolo delle norme comunali

Questo è il punto più operativamente critico. Molti Comuni continuano ad applicare PRG e NTA adottati prima del Salva Casa, che contengono restrizioni ormai incompatibili con la norma statale. La giurisprudenza è inequivocabile: le norme urbanistiche comunali non adeguate al Salva Casa non possono ostacolare il cambio di destinazione d'uso consentito dall'art. 23-ter.

Il TAR Lazio-Roma, con sentenza n. 2533 del 9 febbraio 2026, ha ritenuto ammissibile il cambio d'uso da ufficio ad abitazione annullando la dichiarazione di inefficacia della SCIA adottata dall'amministrazione sulla base di norme comunali non aggiornate. Il TAR Campania, con sentenza n. 118 del 25 giugno 2025, ha confermato che la SCIA è sufficiente per il cambio d'uso senza opere nei casi previsti dall'art. 23-ter, disapplicando le previsioni comunali incompatibili.

04 — Titoli abilitativi

La matrice decisionale

L'individuazione del titolo corretto richiede di incrociare due variabili: la tipologia di mutamento (orizzontale/verticale) e la presenza o assenza di opere edilizie.

Tipo mutamento Opere Titolo Note
Orizzontale
(stessa categoria)
Senza opere SCIA Eliminata la CILA dopo Salva Casa
Orizzontale
(stessa categoria)
Con opere edilizie SCIA / PdC Il titolo è quello previsto per le opere (SCIA per ristrutturazione leggera, PdC per ristrutturazione rilevante)
Verticale
(categorie diverse, zone A/B/C, singola UI)
Senza opere o solo edilizia libera SCIA TAR Campania 118/2025 conferma
Verticale
(categorie diverse, zone A/B/C, singola UI)
Con opere SCIA SCIA Unica pratica per cambio d'uso + opere
Verticale
(categorie diverse, zone A/B/C, singola UI)
Con opere PdC (ristrutturazione rilevante, zona A) Permesso di Costruire CdS 9547/2023: accorpamento con demolizione in centro storico = PdC
Verticale
da qualsiasi categoria a rurale
Con o senza opere Escluso dal 23-ter Procedura ordinaria degli strumenti urbanistici
Verticale
zona D o altra non richiamata
Con o senza opere Procedura ordinaria Il co. 1-ter si applica solo a zone A/B/C DM 1444/1968
Primo piano fuori terra / seminterrati Con o senza opere Legge regionale Co. 1-quinquies: disciplina rimessa alle Regioni
CILA eliminata per il cambio d'uso

Prima del Salva Casa, il cambio di destinazione d'uso orizzontale senza opere era frequentemente gestito con CILA. Il Salva Casa ha chiarito definitivamente che il titolo minimo per qualsiasi cambio di destinazione d'uso — anche orizzontale e senza opere — è la SCIA. La CILA non è mai il titolo corretto per un cambio d'uso, neppure minimo.

05 — Oneri di urbanizzazione

Cosa si paga e cosa no

Il comma 1-ter introduce una distinzione precisa sugli oneri, con implicazioni economiche rilevanti soprattutto per interventi di recupero di unità produttive o commerciali da convertire a residenziale.

Voce Mutamento verticale (co. 1-ter) Motivazione MIT
Oneri di urbanizzazione primaria
(strade, fognature, rete idrica, illuminazione)
NON DOVUTI I servizi primari esistono già nella zona; imporre gli oneri sarebbe duplicazione di costi
Oneri di urbanizzazione secondaria
(scuole, parchi, servizi collettivi)
DOVUTI Il cambio d'uso genera domanda aggiuntiva di servizi collettivi non ancora remunerati
Reperimento aree per servizi NON RICHIESTO Esclusione esplicita del co. 1-ter
Dotazione minima parcheggi
(L. 1150/1942)
NON RICHIESTA Esclusione esplicita del co. 1-ter
Costo di costruzione DOVUTO se con opere Correlato alle opere, non al cambio d'uso in sé
Attenzione alle normative regionali

Il Salva Casa esclude gli oneri primari e il reperimento di parcheggi, ma rimette alla legislazione regionale la possibilità di fissare limiti per il contributo di urbanizzazione secondaria. In Campania verificare sempre la tabella degli oneri aggiornata dal Comune di riferimento e la delibera di giunta regionale vigente. Le tariffe regionali campane non sono state ancora uniformate al quadro post-Salva Casa in modo esplicito.

06 — Presupposto essenziale

Lo stato legittimo: il punto che nessuno verifica

L'art. 23-ter, come chiarito dal MIT, si applica alla destinazione d'uso risultante dalla documentazione che attesta lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis co. 1-bis DPR 380/2001. Questo presupposto è spesso ignorato nella pratica, con conseguenze gravi.

In assenza di una chiara e documentata destinazione d'uso legittima, il cambio è contestabile in qualsiasi momento — non solo al momento della presentazione della SCIA, ma anche successivamente in sede di compravendita, richiesta di mutuo, sanatoria o contenzioso.

Cosa attesta lo stato legittimo per la destinazione d'uso

Il rischio del "cambio da non si sa cosa a residenziale"

Frequente nei centri storici: un'unità usata da decenni come deposito, garage o magazzino senza titoli che attestino quella destinazione. Il cambio a residenziale sembra semplice — ma la mancanza dello stato legittimo della destinazione di partenza espone a contestazione sull'intera operazione. Prima di presentare la SCIA, ricostruire la catena documentale della destinazione d'uso, non solo dell'immobile in senso fisico.

07 — Analisi critica

Debolezze normative e soluzioni professionali

Il Salva Casa ha semplificato, ma non ha eliminato la complessità applicativa. Le debolezze strutturali della norma generano un contenzioso crescente e costi imprevisti per chi non le anticipa.

01 Resistenza comunale sistematica
I Comuni applicano frequentemente PRG, NTA e regolamenti adottati prima del Salva Casa, dichiarando inefficaci le SCIA per cambio d'uso sulla base di norme ormai superate dalla norma statale. Il privato che cede di fronte a questa resistenza senza contestarla subisce una limitazione non dovuta. Chi non ha le risorse per un ricorso TAR rinuncia all'intervento. La norma è chiara — la sua disapplicazione in sede amministrativa è sistematica.
Soluzione professionale
Prima di presentare la SCIA, richiedere formalmente al SUAP/SUE un parere preventivo scritto sulle condizioni applicabili. In caso di dichiarazione di inefficacia, predisporre immediatamente una diffida motivata che citi esplicitamente TAR Lazio 2533/2026 e la prevalenza del co. 1-ter sull'art. 23-ter. Il 90% dei Comuni cede prima del ricorso TAR se il tecnico argomenta con precisione.
02 Requisiti igienico-sanitari come barriera di fatto
Il co. 1-quater richiede il rispetto delle normative igienico-sanitarie come condizione per il mutamento verticale. Il DM 5 luglio 1975 — altezze minime (2,70 m per ambienti abitabili), illuminazione naturale, superfici minime — è spesso insuperabile per unità destinate ad altri usi, specialmente seminterrati, mansarde non regolari e depositi. Il Comune non blocca il cambio d'uso per ragioni urbanistiche, ma per ragioni igieniche del tutto legittime. In TAR Campania n. 229/2026 questo è stato il motivo principale di annullamento della SCIA.
Soluzione professionale
Prima di avviare qualsiasi pratica, effettuare un rilievo metrico completo dell'unità e verificare la conformità al DM 5 luglio 1975. Se l'unità non soddisfa i requisiti minimi, valutare se opere interne consentano di raggiungerli (alzamento solaio, apertura di luce, creazione di cortile interno). Solo dopo questa verifica tecnica decidere se presentare la SCIA o rinunciare. Presentare una SCIA che il Comune può annullare legittimamente per ragioni igieniche non è una strategia — è un errore procedurale.
03 Primo piano e seminterrati: zona grigia normativa
Il co. 1-quinquies rimette alle Regioni la disciplina del cambio d'uso per unità al primo piano fuori terra e seminterrate. La norma statale non si applica automaticamente a queste fattispecie. Molte Regioni — Campania inclusa — non hanno ancora legiferato in modo esplicito, lasciando un vuoto che i Comuni colmano con interpretazioni difformi. Il professionista che presenta una SCIA per un seminterrato assumendo l'applicabilità del co. 1-ter rischia la dichiarazione di inefficacia.
Soluzione professionale
Per primo piano e seminterrati, non assumere mai l'applicabilità del co. 1-ter senza aver prima verificato la legislazione regionale vigente e la delibera comunale in materia. In assenza di normativa regionale specifica, la procedura è quella ordinaria degli strumenti urbanistici: verificare PRG e NTA del Comune di riferimento e, se necessario, richiedere parere preventivo scritto all'ufficio urbanistica.
04 Disomogeneità regionale non ancora superata
Il co. 3 dell'art. 23-ter prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Salva Casa (luglio 2024 → ottobre 2024). Il termine è scaduto — ma molte Regioni hanno adeguato solo parzialmente o non hanno ancora aggiornato i propri strumenti urbanistici di riferimento. Questo crea un'applicazione a "doppio binario": in alcune Regioni il Salva Casa funziona; in altre la norma statale esiste ma la prassi amministrativa non la recepisce.
Soluzione professionale
Mappare preventivamente la prassi applicativa del Comune specifico, non solo la normativa regionale astratta. I Comuni della stessa Regione applicano il Salva Casa in modo molto diverso. Confrontarsi con i colleghi del territorio, consultare i verbali delle commissioni edilizie locali e, nei casi dubbi, richiedere il parere preventivo scritto prima di investire risorse nella pratica.
05 Stato legittimo non documentato — rischio a valle
La destinazione d'uso rilevante è quella attestata dallo stato legittimo (art. 9-bis TUE). Se lo stato legittimo non è ricostruibile con certezza — situazione frequente per immobili ante-1967 o con titoli abilitativi perduti — il cambio d'uso, anche se tecnicamente presentato, è contestabile. La SCIA si consolida per silenzio-assenso (30 giorni), ma il Comune può intervenire in autotutela entro termini più ampi, e il rischio si trasferisce sull'acquirente in caso di compravendita.
Soluzione professionale
Prima di avviare la pratica, procedere alla ricostruzione documentale dello stato legittimo: richiesta atti edilizi all'archivio comunale, verifica planimetrie catastali storiche presso l'Agenzia delle Entrate, fotografie aeree IGM o archivio AGEA, atti notarili storici. Se la destinazione di partenza non è documentabile con certezza, valutare una pratica di accertamento di conformità (art. 36 o 36-bis DPR 380/2001) prima del cambio d'uso.
06 Confusione tra cambio d'uso, condono e Piano Casa
Il mercato immobiliare e i privati confondono sistematicamente tre procedure con logiche del tutto diverse: (a) il cambio d'uso ex art. 23-ter — che presuppone un immobile legittimo e regola la destinazione futura; (b) il condono edilizio — che sana un abuso pregresso; (c) il Piano Casa regionale — che consente ampliamenti volumetrici in deroga. I tre strumenti non sono intercambiabili e non si sommano liberamente. Presentare un cambio d'uso per sanare un abuso è un errore che espone a contestazione.
Soluzione professionale
Prima dell'incarico, chiedere al committente di fornire tutta la documentazione edilizia disponibile e verificare personalmente se l'immobile è in regola sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Solo un immobile in stato legittimo accertato può beneficiare della semplificazione del co. 1-ter. Se emergono abusi edilizi, risolvere prima con le procedure appropriate (SCIA in sanatoria, accertamento di conformità) e solo dopo avanzare il cambio d'uso.
08 — Errori frequenti

Cosa non fare

Checklist operativa pre-pratica

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