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Condono edilizio in Campania: domande pendenti, prassi comunali e interazione con il Salva Casa

In Campania decine di migliaia di domande di condono edilizio restano inevase a oltre vent'anni dalla presentazione. Una guida operativa per tecnici e privati: cosa fare con una domanda pendente, quando vale il silenzio-assenso, come interagisce con il Salva Casa e con il rogito notarile.

Aggiornato al: giugno 2026  ·  L. 47/1985 · L. 724/1994 · L. 326/2003 · L.R. Campania 19/2001

1. I tre condoni edilizi: sintesi operativa

L'Italia ha conosciuto tre condoni edilizi di portata nazionale, ciascuno con proprie regole, scadenze e limiti. A questi si aggiungono le norme regionali di recepimento, che in Campania hanno introdotto specifiche disposizioni procedurali.

Condono Norma Abusi ammessi Termine presentazione Limite volumetrico
Primo condono L. 47/1985 Abusi ultimati entro il 1° ottobre 1983 30 novembre 1985 Nessuno (con maggiorazione oblazione oltre 500 m³)
Secondo condono L. 724/1994 Abusi ultimati entro il 31 dicembre 1993 31 marzo 1995 750 m³ per immobili residenziali
Terzo condono L. 326/2003 (art. 32 D.L. 269/2003) Abusi ultimati entro il 31 marzo 2003 31 marzo 2004 (prorogato) 750 m³ — con forti limitazioni per zone vincolate
Punto fermo. Le finestre dei tre condoni sono definitivamente chiuse. Non è possibile presentare nuove domande di condono edilizio ai sensi di nessuna delle tre leggi citate. Chi ha un abuso non condonato commesso dopo il 31 marzo 2003 non ha accesso al condono storico — può solo valutare l'accertamento di conformità ordinario (art. 36 DPR 380/2001) o la sanatoria semplificata del Salva Casa (art. 36-bis) per le parziali difformità.

2. La situazione in Campania: le domande pendenti

La Campania è tra le Regioni italiane con il maggior numero di domande di condono edilizio ancora in attesa di definizione. Le stime disponibili — basate sui dati comunicati dai Comuni alla Regione — indicano giacenze nell'ordine delle centinaia di migliaia di pratiche, concentrate soprattutto nei grandi Comuni dell'area metropolitana di Napoli e nelle province di Salerno e Caserta.

Le ragioni di questa giacenza strutturale sono molteplici: carenza di personale negli uffici tecnici comunali, complessità dell'istruttoria per le pratiche di terzo condono nelle zone vincolate, incertezza normativa sull'applicabilità del silenzio-assenso, e — in alcuni casi — scarsa priorità politica alla definizione delle pratiche. Il risultato è che immobili su cui è stata presentata regolare domanda di condono nel 2003 o 2004 si trovano ancora oggi in uno stato di limbo giuridico.

La L.R. Campania 19/2001 e il terzo condono

La L.R. Campania 28 novembre 2001, n. 19 ha recepito il terzo condono con disposizioni procedurali specifiche. In particolare, la norma regionale ha previsto criteri più restrittivi per le zone di inedificabilità assoluta (fasce costiere, aree a rischio idrogeologico, zone sismiche con particolari limitazioni), escludendo dall'ambito del condono una quota significativa degli abusi presenti sul territorio campano. Molte domande presentate in buona fede si sono trovate in zona esclusa e non possono quindi essere definite con provvedimento favorevole.

Il problema delle zone escluse

Il terzo condono è escluso nelle zone di inedificabilità assoluta (fascia costiera, aree demaniali, zone a vincolo PAI) e fortemente limitato nelle zone vincolate paesaggisticamente. In Campania, dove la pressione urbanistica sulle coste è stata storicamente elevatissima, una quota rilevante delle domande pendenti riguarda immobili in queste zone. Per queste pratiche non è possibile alcuna definizione favorevole: la domanda è destinata al rigetto, ma il rigetto formale — con i tempi degli uffici comunali — non arriva.

3. Il silenzio-assenso: quando si applica e quando no

Il silenzio-assenso sul condono edilizio è uno dei temi più controversi del diritto urbanistico campano. La questione è se, decorso un certo termine dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia pronunciato, si formi un titolo in sanatoria per silenzio-assenso.

Il quadro normativo

La L. 47/1985 (primo condono) prevedeva espressamente il silenzio-assenso decorsi 24 mesi dalla domanda (poi modificato). Le leggi successive hanno disciplinato la materia in modo meno netto. Per il terzo condono (L. 326/2003), la giurisprudenza ha assunto posizioni oscillanti: alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto il silenzio-assenso al decorso dei termini; altre hanno escluso che si formi automaticamente, in particolare nelle zone vincolate.

La posizione attuale del TAR Campania

Il TAR Campania – Napoli ha adottato negli anni una posizione tendenzialmente restrittiva: il silenzio-assenso non si forma automaticamente nelle zone vincolate paesaggisticamente o in aree a rischio idrogeologico, dove è necessario il parere favorevole della Soprintendenza o dell'autorità idrogeologica competente. In assenza di questo parere, il procedimento non si conclude e il silenzio non produce effetti. Per le zone non vincolate, la giurisprudenza è più favorevole all'applicazione del silenzio-assenso, ma non uniforme.

La prova del silenzio-assenso

Chi intende fare valere il silenzio-assenso deve poter dimostrare: (a) la regolare presentazione della domanda nei termini, con ricevuta di protocollo; (b) il versamento completo dell'oblazione (primo e secondo acconto nei termini di legge); (c) il decorso dei termini previsti dalla norma senza pronuncia comunale; (d) l'assenza di vincoli ostativi che escludano la formazione del silenzio. In mancanza di questi elementi, l'invocazione del silenzio-assenso è una posizione difensiva debole.

4. Condono e rogito notarile: cosa va dichiarato

La compravendita di un immobile con domanda di condono pendente è possibile ma richiede specifiche dichiarazioni in atto. L'art. 40 della L. 47/1985 — applicabile anche ai condoni successivi — prevede che negli atti di trasferimento immobiliare il venditore debba dichiarare gli estremi della domanda di condono presentata, allegando copia della ricevuta di presentazione e dell'oblazione versata.

L'onere della prova sul venditore

Il venditore è tenuto a dichiarare l'esistenza della domanda di condono pendente. Se omette questa dichiarazione e l'acquirente la scopre successivamente, l'acquirente può agire per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo, dimostrando che la pendenza del condono costituisce un vizio della cosa venduta rilevante ai fini contrattuali. Il notaio che non richiede al venditore le dichiarazioni di legge si espone a responsabilità professionale.

L'effetto della pendenza sull'acquirente

L'acquirente di un immobile con condono pendente subentra nella posizione giuridica del venditore rispetto alla domanda: ha diritto alla definizione del procedimento e, se definito favorevolmente, alla concessione in sanatoria. Ha anche diritto a richiedere al Comune lo stato della pratica e a sollecitarne la definizione. In caso di rigetto della domanda di condono dopo il rogito, l'acquirente si trova con un immobile in parte irregolare — situazione che, se non dichiarata o nota, fonda un'azione di garanzia contro il venditore.

5. Interazione con il Salva Casa

L'interazione tra le domande di condono pendenti e gli strumenti introdotti dal Salva Casa (L. 105/2024) è uno dei temi più delicati per il tecnico campano. I due regimi non si sovrappongono automaticamente, ma si intersecano in modi che richiedono analisi caso per caso.

Il condono pendente non produce stato legittimo

Come già chiarito nell'articolo sullo stato legittimo, la domanda di condono pendente non produce titolo fino alla definizione con provvedimento espresso. Lo stato legittimo dell'immobile — ai fini del Salva Casa, delle pratiche edilizie successive e della compravendita — non può essere fondato su una domanda di condono in attesa di definizione. L'immobile è in uno stato di limbo che il Salva Casa non risolve e che non può essere superato con l'asseverazione del tecnico.

La sanatoria semplificata (art. 36-bis) e il condono

L'art. 36-bis DPR 380/2001 (sanatoria semplificata introdotta dal Salva Casa) si applica alle parziali difformità rispetto a un titolo abilitativo esistente. Per la parte dell'immobile oggetto di domanda di condono pendente, non esiste un titolo — la domanda è in attesa di definizione. Quindi l'art. 36-bis non è applicabile alla parte condonianda: si applica, semmai, alle parziali difformità rispetto alle parti dell'immobile che hanno già un titolo abilitativo valido.

CdS 2848/2026 e Corte Cost. 86/2026: orientamento complementare sugli effetti del condono

Le due pronunce non sono in contrasto, ma definiscono profili complementari rilevanti anche per le domande pendenti. Il CdS 2848/2026 ha stabilito che il condono perfezionato concorre alla formazione dello stato legittimo e abilita gli interventi edilizi ordinari, ristrutturazione inclusa; la Corte Cost. 86/2026 ha precisato che tale legittimazione non attribuisce automaticamente il diritto alle premialità volumetriche previste per gli immobili originariamente conformi. Per l'immobile con domanda di condono ancora pendente la situazione rimane distinta: finché il procedimento non è definito con provvedimento espresso, non esiste un titolo consolidato e il Salva Casa non è applicabile alla parte condonianda. Il quadro giurisprudenziale attuale non legittima letture espansive che equiparino la domanda pendente a un titolo già rilasciato.

Analisi critica · 5 criticità con soluzioni operative

I problemi reali del condono in Campania — e come affrontarli

Criticità 01

La domanda pendente che il Comune non trova: come ricostruire la prova

È frequente che il Comune non riesca a reperire la pratica di condono presentata decenni fa: cambio di sede degli uffici, archivi non informatizzati, numerazioni progressive rielaborate. Il richiedente ha la ricevuta di protocollo — ma il Comune non trova il fascicolo. In questi casi l'immobile è in una situazione paradossale: la domanda esiste, è stata presentata regolarmente, ma non è rintracciabile dall'amministrazione.

Soluzione operativa Raccogliere tutta la documentazione disponibile: ricevuta di protocollo originale, ricevute di versamento dell'oblazione (primo e secondo acconto), eventuale corrispondenza con il Comune, copia della domanda se conservata. Presentare istanza formale di accesso agli atti con la documentazione raccolta, richiedendo la ricerca negli archivi storici e la ricostruzione del fascicolo. Se il Comune non è in grado di ricostruire la pratica, richiedere una dichiarazione formale di impossibilità di reperimento — documento che, pur non sostituendo il titolo, documenta la situazione ai fini del rogito e delle eventuali azioni successive.
Criticità 02

L'oblazione incompleta: il vizio che invalida la domanda

La domanda di condono è valida solo se accompagnata dal versamento dell'oblazione nelle misure e nei termini previsti dalla legge (primo acconto alla presentazione, secondo acconto entro il termine stabilito dalla norma). Un'oblazione incompleta — perché il secondo acconto non è stato versato, o perché è stato calcolato in misura insufficiente — rende la domanda improcedibile. In molti casi il vizio è stato scoperto solo a distanza di anni, quando si è tentato di sbloccare la pratica.

Soluzione operativa Prima di qualsiasi attività sulla pratica di condono, verificare la completezza dell'oblazione tramite i bollettini di versamento e le ricevute di pagamento. Richiedere al Comune il calcolo dell'oblazione dovuta e confrontarlo con quanto versato. Se l'oblazione è stata versata in misura insufficiente, alcune giurisdizioni ammettono l'integrazione tardiva del versamento mancante — ma i presupposti e i limiti variano: è necessaria la verifica caso per caso con il Comune competente e, se del caso, con l'Agenzia delle Entrate per i calcoli aggiornati.
Criticità 03

La zona vincolata: quando la domanda non può essere accolta

Le domande di condono per immobili in zone di inedificabilità assoluta (fascia costiera dei 300 metri, aree demaniali, zone PAI ad alto rischio) non possono essere definite favorevolmente. Il Comune è tenuto a rigettarle — ma spesso non lo fa per carenza di personale o per timore di contenzioso. Il risultato è che queste pratiche restano pendenti indefinitamente, bloccando qualsiasi operazione sull'immobile. Il proprietario che attende una definizione favorevole che non potrà mai arrivare perde tempo e risorse.

Soluzione operativa Verificare preventivamente se l'immobile ricade in zona di inedificabilità assoluta (consultare PRG, PTCP, PAI/PSAI, vincoli costieri). Se l'immobile è in zona esclusa, il condono non è praticabile e la domanda è destinata al rigetto. In questo caso, valutare le alternative: se l'abuso è parziale rispetto alle parti legittime dell'immobile, verificare se le parti non abusive sono documentabili come preesistenti al vincolo (ante-1967, ante-istituzione del vincolo); se l'immobile è totalmente abusivo in zona esclusa, la demolizione è l'unico esito possibile e conviene affrontarlo con consapevolezza piuttosto che attendere.
Criticità 04

Il rogito con condono pendente: le responsabilità del tecnico asseveratore

In presenza di domanda di condono pendente, la dichiarazione di stato legittimo che il tecnico assevera per il rogito deve essere circoscritta con precisione. Non è possibile asseverare lo stato legittimo dell'intera unità immobiliare quando parte di essa è oggetto di condono non ancora definito. Il tecnico che assevera uno stato legittimo "pieno" su un immobile con condono pendente si espone a contestazioni sia dal notaio sia dall'acquirente, in caso di rigetto successivo della domanda di condono.

Soluzione operativa Distinguere nell'asseverazione tra le parti dell'immobile con titolo certo e le parti oggetto di domanda di condono pendente. Per queste ultime, indicare espressamente: estremi della domanda (numero, data, Comune), estremi del versamento dell'oblazione, stato attuale del procedimento, e impossibilità di asseverare lo stato legittimo per quelle parti fino alla definizione del condono. Allegare copia della documentazione di condono all'asseverazione. Raccomandare al notaio di inserire nell'atto le clausole di garanzia appropriate a tutela dell'acquirente.
Criticità 05

Sollecitare la definizione: come farlo senza peggiorare la situazione

Il proprietario che vuole sbloccare la pratica di condono ha diritto a sollecitare il Comune a concludere il procedimento. Ma un sollecito mal impostato può avere effetti controproducenti: portare la pratica all'attenzione di un ufficio che la analizza e la rigetta in tempi brevi, quando la pratica potrebbe invece essere definita favorevolmente se correttamente istruita. Il paradosso è reale: a volte conviene non sollecitare finché non si è certi che la pratica possa essere definita positivamente.

Soluzione operativa Prima di presentare qualsiasi sollecito al Comune, eseguire una verifica preventiva della pratica: zona urbanistica, presenza di vincoli, completezza dell'oblazione, correttezza della documentazione allegata. Solo se la pratica appare istruibile positivamente — cioè se l'immobile non è in zona esclusa e l'oblazione è completa — presentare l'istanza di conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990. In caso contrario, valutare se esistano percorsi alternativi (regolarizzazione parziale, dismissione volontaria della domanda, accordo con il Comune su una soluzione concordata) prima di attivare il procedimento formale.
Fonti e riferimenti normativi

Base documentale dell'articolo